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In arrivo una nuova tassa per chi produce energia rinnovabile nei Parchi

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Un emendamento al ddl sulle aree protette prevede che i produttori di energia che hanno impianti da fonti rinnovabili nelle aree protette debbano corrispondere ai gestori delle stesse aree il pagamento di una somma da concordare. Devono pagare anche se hanno impianti nelle aree contigue

Nuova tassa in arrivo per le fonti rinnovabili che arriva dal Parlamento con un emendamento a firma del senatore Orsi. È arrivato in Commissione Ambiente del Senato, guidata dal senatore siciliano D’Alì, un emendamento al ddl aree protette che stabilisce che i produttori di energia, anche da fonti rinnovabili, con impianti presenti in tutto o in parte nelle ’aree protette’ o nelle zone ad esse contigue, debbano corrispondere ai gestori delle aree una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l’ente di gestione, tranne per l’idroelettrico in cui si prevede una somma pari al 10 per cento dell’ammontare del relativo canone, a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. La stangata, se dovesse essere approvato il testo proposto, sarebbe un duro colpo dopo il taglio degli incentivi degli scorsi mesi. 

(Natale Accetta)

Leggi il testo dell’emendamento

 

.0.300

IL RELATORE

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis

(Modifiche all’articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1. All’articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW,  sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità,  una somma pari al 10 per cento dell’ammontare del relativo canone.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all’esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12  sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l’ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l’ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12  sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell’idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l’ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell’area protetta e nelle contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l’ente di gestione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all’esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12  sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l’ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell’area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell’articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all’ente di gestione dell’area protetta, in un’unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell’area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell’area protetta

1-decies. Costituiscono entrate dell’ente di gestione dell’area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell’articolo 11-bis.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell’area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all’ente di gestione dell’area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L’ente di gestione dell’area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti  di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell’ipotesi di cui al presente comma l’Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più  regolamenti per attività o servizi omogenei  recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L’ente di gestione dell’area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi  1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-quinquiesdecies. Le entrate di cui ai commi 1-novies, 1-decies, 1-undecies, 1-duodecies e 1-terdecies affluiscono direttamente al bilancio dell’ente di gestione dell’area protetta.”

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aree protette, parchi, rinnovabili, senatore orsi

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